A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, si presenta un quadro riepilogativo delle principali novità e obblighi relativi alla gestione delle politiche retributive connesse all’assegnazione di auto aziendali, con particolare riferimento alle norme vigenti nel 2024 e alle modifiche previste per il 2025.
Come noto, l’auto aziendale può essere concessa ai dipendenti con diverse modalità:
- Uso esclusivamente aziendale: limitato alle attività lavorative.
- Uso personale: riservato alle necessità private del dipendente e della sua famiglia.
- Uso promiscuo: destinato sia ad attività aziendali che a esigenze personali.
Per le auto concesse in uso promiscuo, si applicano i seguenti principi:
– Deducibilità delle spese: - 70% per costi di acquisto e gestione (carburante, assicurazione, manutenzione, ecc.). L’uso deve essere documentato da un contratto scritto ed essere prevalente per il periodo d’imposta.
– Detraibilità IVA: - 40% se l’auto è concessa gratuitamente.
- 100% se al dipendente viene addebitato un corrispettivo per l’uso privato della vettura.
L’uso promiscuo di un’auto aziendale costituisce un benefit in natura che corrisponde ad un compenso da esporre in cedolino e assoggettare a contribuzione e tassazione.
Il valore di tale benefit è determinato, ai sensi dell’art. 51, co.4, lett. a del TUIR, considerando convenzionalmente il costo di percorrenza per 15.000 km stimato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI e moltiplicato per una percentuale che varia a seconda delle emissioni CO₂, come segue: - 25% per emissioni fino a 60 g/km.
- 30% tra 60 e 160 g/km.
- 50% tra 160 e 190 g/km.
- 60% oltre 190 g/km.
Per il periodo d’imposta 2024, anche al fringe benefit auto è applicabile l’esenzione fino all’importo di: - € 2.000,00 per lavoratori con figli fiscalmente a carico.
- € 1.000,00 euro per lavoratori senza figli a carico.
Dal 1° gennaio 2025, la legge di Bilancio introduce modifiche al calcolo del fringe benefit per i veicoli concessi con contratti stipulati dopo tale data.
In particolare, il legislatore interviene in modifica all’ art. 51, co. 4, lett. a) del TUIR e stabilisce che, in caso di veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit è calcolato nelle seguenti misure: - 10% per auto esclusivamente elettriche.
- 20% per veicoli ibridi plug-in.
- 50% per veicoli con altre alimentazioni.
Il valore sarà sempre calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km/anno, basandosi sui costi chilometrici delle tabelle ACI, escludendo le somme eventualmente rimborsate dal dipendente.
Si evidenzia che, con on un successivo emendamento correttivo, viene previsto che l’attuale sistema di calcolo del costo chilometrico per vetture concesse in uso ai dipendenti continui ad applicarsi ai lavoratori ai quali sono concessi veicoli aziendali dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché ai dipendenti ai quali sono concessi veicoli nel primo semestre 2025 che risultano ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024.